CONCESSIONI EDILIZIE E NULLITA' DEL SILENZIO ASSENSO DELLE SOPRINTENDENZE SUPERATI I 120 GIORNI


ritratto di utente anonimo

Carissimi, quello che voglio comunicarvi che la pratica di chiedere il silenzio assenso alla soprintendenza non ha valore per le nuove costruzioni.
La validita' di questa norma si ha soltanto per le pratiche di sanatoria.
Molti tecnici sfruttano la cosa in modo illegale, approfittando della confusione normativa.
Il fatto e' di estrema gravità, perche' delle concessioni sono state rilasciate con questo criterio.
Non possiamo dire che chi effettua la libera professione in modo pieno puo' essere impreparato davanti a un fatto del genere.
Qualsiasi progettista e qualsiasi tecnico comunale che si presta ad una pratica del genere rischia oltre di essere irradiato dall' albo professionale e di perdere il posto di lavoro.
Il tema la dice lunga su come alcuni ottengono le concessioni in breve tempo, mentre altri aspettano mediamente due anni.
Chi ha sbagliato deve pagare.
Il silenzio assenso consiste per alcuni, ma non per la legge, o per la soprintendenza , che il parere e' positivo se superati i 120 giorni, ripeto questo vale solo per gli edifici in sanatoria.
Da telefonate intercorse con tecnici sia della soprintendenza che dell' assessorato di Palermo mi e' stato cofermato quanto da me asserito.
Ma in questa confusione alcuni credono di essere furbi e gli altri stanno a guardare, stiamo attenti!
Braccobaldo

Commenti

e' ora di fare chiarezza

sulla vicenda

SILENZIO RIFIUTO.

Hai scritto bene il silenzio assenso non esiste , Esiste il silenzio rifiuto . Cefalù su questo argomento è un universo a parte .
Giacomo .

CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E.

PERCHE' SI PARLA SOLO DELL'OPERATO DEL SINDACO E INVECE NON SI PARLA DEI FUNZIONARI CHE FANNO IL BUONO E IL CATTIVO TEMPO ? (omissis)
ATTILIO

VORREI CAPIRE.....

Se Lei si riferisce alla concessione edilizia, la norma di riferimento, come Lei sa bene, è la legge della regione siciliana n. 17 del 31 maggio 1994 che, all'articolo 2, così recita:
"comma 5 . LA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA SI INTENDE ACCOLTA QUA-LORA ENTRO CENTOVENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA, AT-TESTATO CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA 2, NON VENGA COMUNI-CATO ALL'INTERESSATO IL PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI DINIEGO.
comma 6 . IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA ASSENTITA CON LE MODA-LITÀ DI CUI AL COMMA 5 PUÒ INIZIARE I LAVORI DANDONE COMUNICA-ZIONE AL SINDACO, PREVIO VERSAMENTO AL COMUNE DEGLI ONERI CONCESSORI, CALCOLATI IN VIA PROVVISORIA IN BASE ALLA PERIZIA DI CUI AL COMMA 7 E SALVO CONGUAGLIO, SULLA BASE DELLE DETERMI-NAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI."
Da ciò sembra chiaro che la suddetta legge ha per oggetto immobili costruendi e NON (O PER LO MENO NON SOLO) immobili costruiti, che sono - viceversa - oggetto di istanza di concessione in sanatoria.
Ma, forse, Lei si riferiva ad altro tipo di concessione???
Parlando di "Soprintendenza" intendeva forse il nulla osta che a tale ufficio si chiede nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata?
In tale caso è d'ausilio il comma 9 del medesimo articolo 2 di detta legge, che così dispone:
"9 . LE AUTORIZZAZIONI, PARERI O NULLA-OSTA RELATIVI ALLE OPERE OGGETTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA, DI COMPETENZA DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE DA QUELLA COMUNALE, DEVONO ESSERE RESI NEI TERMINI PREVISTI DAI RELATIVI ORDINAMENTI, ED IN OGNI CASO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N. 10. I TERMINI DECORRONO INDIPENDENTEMENTE L'UNO DALL'ALTRO, NONCHÉ DAI TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA."

Sarei lieto di conoscere il Suo parere in merito a quanto sopra esposto anche perchè, operando nel settore, non vorrei prendere cantonate!
Grazie infinite
I.O.
.

NON ESISTE SOLTANTO LA LEGGE

NON ESISTE SOLTANTO LA LEGGE CHE ELLA HA MENZIONATO MA NE ESISTONO DI SUCCESSIVE . IN UN SUCCESSIVO INTERVENTO CHIARIRO' DETTAGLIATAMENTE.

Non ha capito che il

Non ha capito che il silenzio assenso vale solo per chi ha santi in paradiso .

Sul silenzio assenso

Penso sia il momento di cercare di fare chiarezza - per quanto possibile - sulla materia del silenzio assenso.
In Sicilia, risulta essere tuttora in vigore la Legge Regionale 17 del 28 dicembre 2004, pubblicata successivamente all'entrata in vigore del Testo Unico sull'edilizia e, per quanto mi risulta mai abrogata, nemmeno nei contenuti dell'art.46, che regolano specificamente il rilascio di autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.
Tale articolo prevede che l'autorizzazione da parte della Soprintendenza - per nuovi progetti - debba essere rilasciata entro 120 giorni, trascorsi i quali si intende resa favorevolmente.
Altra cosa è il silenzio assenso sulle sanatorie, per il quale vige la Legge Regionale 4/2003, che stabilisce un termine di 180 giorni.
A riprova che il silenzio assenso si applica anche per nuovi progetti, la Soprintendenza negli ultimi tempi chiede che qualora ci si avvalga di tale procedura, ne venga data loro comunicazione al fine di poter archiviare la pratica e non tenerla a vita negli scaffali degli uffici che compiono le istruttorie.
Non mi risulta quindi che ci siano professionisti più o meno furbi ma al massimo più o meno informati.
In ultima analisi trovo che la pratica del silenzio assenso sia molto più democratica ed a tutela dell'utente. Che ne direste voi se dopo aver pagato il vostro tecnico per fare un progetto, lo dovete buttare nel cestino perchè i signori della Soprintendenza non si sono neanche degnati di aprirlo, facendo così scattare il silenzio diniego? Vi sembrerebbe giusto?
Non vediamo sempre il marcio anche dove non c'è. Non basta il silenzio assenso della soprintendenza per creare un illecito nel rilascio di Concessioni edilizie. Purtroppo sembra che ci sia di peggio. Ma a me, ad onor del vero non è mai capitato. Certo, le mie pratiche magari sono un po' più lente..... ma questa è un'altra storia.
Mauro caliò

CONVIENE COSTRUIRE ABUSIVAMENTE

SI, BRACCOBALDO HA PROPRIO RAGIONE.
SE UNA PERSONA POSSIEDE UN PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO E VORREBBE PRESENTARE UN PROGETTO PER OTTENERE REGOLARE PERMESSO DI COSTRUIRE ,L FINE DI REALIZZARE UNA PICCOLA O GRANDE COSTRUZIONE DEVE ASPETTARE LUNGAGGINI BUROCRATICHE ASSUREDE.
CONSIDERATO CHE, COME DICI TU, I TECNICI DELLA SOPRINTENDENZA E DELL'ARTA, IL SILENZIO ASSENSO NON HA EFFETTI POSITIVI PER SUPERARE I LUNGHISSIMI TEMPI DI APPROVAZIONE, CONVIENE A QUESTO PUNTO COSTRUIRE ABUSIVAMENTE.
REALIZZIAMO LA CASA INTERAMENTE SENZA NESSUNA AUTORIZZAZIONE E ASPETTIAMO IL PROSSIMO CONDONO EDILIZIO E POI APPLICHIAMO IL SILENZIO ASSENSO. TUTTO CIO' E' MERAVIGLIOSO.
VIVA LA SOPRINTENNDENZA E I SUOI UFFICI FANTOZZIANI.

LEGGE REG. SICILIA 16.04.2003 N. 4

SI RIPORTA :
"* Art. 111.
Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico
* 1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo
paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate
o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti
Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta
giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione
all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione, che si pronunzia attraverso un commissario ad acta.
Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso
favorevole. "
Questo articolo della legge su citata dice che qualora non esiste un regolamento interno alla Soprintendenza alla quale si fà la richiesta vige il disposto dell'art 111.
L'articolo 111 dice anche che qualora siano trascorsi 90+30 giorni l'interessato può rivolgersi all'assessorato competente che nomina un commissario ad acta. La nomina di questo commissario ad acta deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta . Trascorso tale termine il parere si intente favorevolmente .
Si capisce che i giorni non sono 120 .
DA QUELLO CHE SUCCEDE A SI CAPISCE CHE CEFALU' APPARTIENE AD UN ALTRO PIANETA.
Liborio.

P.S. Esistono leggi successive a quella del 2003.

Forse non ha fatto in tempo

a leggere il mio intervento al quale la rimando.
la pratica del ciommissario ad acta non è più in vigore.
La legge 4/2003 è rimasta valida solo per quanto attiene le sanatorie (180 giorni)
Per il resto, credetemi, è meglio costruire con le dovure autorizzaizoni che, con un po' di pazienza e "buona crianza" si ottengono senza troppi problemi.
Cordialmente

BRAVO BRACCOBALDO.

Bravo Braccobaldo per aver scelto un argomento che interessa molti.
Il silenzio assenso vale o non vale ?
Sicuramente vale per i professionisti più ESPERTI e per chi non bada a spese Soccombete brava gente !
VIVA I FURBI .

NON MI FIDO .

Non mi fido . Vorrei leggere integralmente l'art. 46 della legge Regionale n.17 del 2004 . Grazie .
Pinuccio.

SEMPLICE:

VAI SU UN QUALUNQUE MOTORE DI RICERCA (ES. VIRGILIO) E DIGITA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 17 DEL 2004
TROVERAI IL TESTO INTEGRALE!

Ecco l'articolo

Art. 46.
Autorizzazioni opere a zone soggette a vincoli

1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.
2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.

Ecco il link alla gazzetta:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g04-56/g04-56-p1.htm

A COMMENTO DELL'ART. 46 .

Riporto :
1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.
Questo comma afferma che vale il silenzio assenso qualora non vi sia un regolamento interno , alla Soprintendenza , che lo vieta .
In riferimento a questo articolo della L.R. 17/2008 non si capisce quale sia la funzione della Soprintendenza a Cefalù se non quello (omissis) . Questa è una vera vergogna aktro che favorire gli utenti .
Termino col ribadire che il silenzio vale solo se la soprintendenza in tutta autonomia
non abbia disposto diversamente.

la soprintendenza ha norme specifiche? art 46

perchè se non ci sono le norme specifiche delle soprintendenza ,vale il silenzio assenso.

Nei casi in cui la soprintendenza ha un 'regolamento interno' le autorizzazione debbono essere rilasciate o negate.

Leggete bene e vi accorgerete che e' cosi.

Il comma 2 art 46 vale se non c'e' il 'regolamento interno'.
Ma dal 2004 al 2008 cosa e' successo?
Santo

NON CAPISCO.

Non capisco quale sia la funzione della soprintendenza ai monumenti a Cefalù se le concessioni edilizie vengono rilasciate senza pareri espressi dalla stessa soprintendenza . Non capisco se controlla il territorio e in che MODO .Qualcuno mi spieghi .
Peppuccio.

Ribadisco

che la Soprintendenza non ha un regolamento che dispone in altro modo.
Vi ricordo inoltre che stiamo parlando di una Legge Regionale e siccome la Soprintendenza è un organo dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, sarebbe alquanto sciocco introdurre una norma non applicabile per contrasto.
Vi ripeto, smettetela di vedere sempre il marcio.....
Qualsiasi strumento, nella vita può essere usato a fin di bene o per commetere un omicidio.
Non sono le leggi che creano la corruzione, ma le nostre coscienze.
Cordialità

Da correggere .

Non sono le nostre coscienze che creano corruzione ma l'avidità di alcuni.
Così si compra qualunque cosa e per rimanere in tema le autorizzazioni ecc.ecc .
Non mi dilungo altrimenti lo staff censura ma chi vuol capire capisca .
Oira .

Mah...

Caro braccobaldo, innanzitutto, la invito ad esporre le sue opinioni con maggiore chiarezza e correttezza formale, da come esposte, infatti, si evincono alcune lacune sulla sintassi italiana. Detto, questo, mi sembra assolutamente assurdo che la Soprintendenza ai BB. CC. AA. o l'assessorato abbiano potuto fare tali affermazioni, a meno che Lei non abbia parlato col portiere, ma la cosa mi sembra lo stesso alquanto strana, dato che l'essere più ignorante è a conoscenza della legge che prevede il silenzio assenso da parte dell'ente di tutela ai beni ambientali e culturali. Di contro, trovo l' intervento del sig. Caliò molto esauriente e aggiornato.
Il silenzio diniego è anche applicato per le compatibilità paesaggistiche (D.L.42/2004), richieste a tale ente (il quale deve rispondere entro 180 giorni, altrimenti bisogna far ricorso all'assessorato e poi al TAR e ricordiamo che andiamo sul PENALE, no civile) da tutti coloro che hanno un immobile totalmente o in parte privo dei consensi necessari.
Per tali motivi, la invito a parlarne con un tecnico che abbia competenze in materia, e a rivedere le sue posizioni.
Inoltre, trovo poco maturo nascondersi dietro stupidi nomignoli per lanciare accuse approfittando dell'anonimato garantito da internet. BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DELLE PROPRIE AFFERMAZIONI!!!
Per quanto riguarda, invece, chi ha accolto con fervore quanto “comunicato” da braccobaldo, incitando all'abusivismo, rispondo che, così facendo, l'Italia non andrà mai avanti essendoci bisogno sempre di nuove sanatorie, che sanano tutti gli illeciti e non permettono nessun controllo sul territorio. Cordialmente.

A Cordialmente ,

Non ho capito se il suo nome sia Cordialmente o se anche lei usa l'anonimato Premesso cio ,mi permetta : Ella non ha ancora chiara l'importanza di questo Blog . Questo Blog ha la propria importanza perchè in esso possono scrivere non solo gli intelligentoni come lei ma anche quelli che come me hanno studiato poco e si confondono a mettere la punteggiatura al posto giusto . Qui non siamo a scuola e certamente Ella non sarebbe un buon insegnante visto il modo arrogante di esprimersi . Detto questo e bene che sappia che chi scrive su questi argomenti lo fa perchè giornalmente si accorge come il territorio venga violentato da costruttori senza scrupoli e da funzionari compiacenti .
Sarà valido il silenzio assenso ma è pur vero che viene meno il controllo della soprintendenza .

chi ha giudizio lo.......

chi ha giudizio lo.......

Tu che parli di Braccobaldo

Ti senti piu' corretto?, credi di essere di scienza?, per come scrivi non mi sembra che usi un italiano perfetto.
Comunque non sei neanche aggiornato, se tu leggi bene l' argomento Braccobaldo vuole sollevare un problema serio per il territorio, dietro a questi interventi si celano interventi di Architetti, Ingegneri e geometri, oltre che di gente comune.
Ma se tu leggi i commenti successivi ti accorgi che l' articolo 46 e' discutibile.
Culotta G.

Molti articoli

di questo blog possono partire da convinzioni sbagliate o dare informazioni errate. Cionostante è il susseguirsi dei commenti che ne favorisce la chiarificazione e la divulgazione. Certamente alla fine di una serie di commenti, dei quali alcuni molto qualificati, se ne sa più in materia.

artista fantasioso

Supponiamo che un giorno mi sveglio e decido di fare il progettista.
La mia fantasia mi porta a pensare di realizzare un palazzo a forma di piramide, che rispetta le norme del prg, ma non le caratteristiche costruttive delle costruzioni circostanti.
Allora vado alla soprintendenza, li trovo un amico e gli dico: sai mettimi la pratica sotto banco, fai passare i 120 giorni e poi io ti faccio la dichiarazione che voglio usufruire del silenzio assenso.
Io vado al comune e li conosco un uomo buono e comprensivo con tutti; a lui dico:
vedi di farmi passare il progetto, approvalo come voglio io, fregatene di tutti, fai cio che voglio io, le regole le fai tu, tanto se interviene la magistratura ci vuole tempo.
Intanto io inizio la mia costruzione fantasiosa la piramide di color nera, si tutta nera perche' sono un tipo freddoloso e il nero attira il calore.
A tal punto la soprintendenza che cosa deve fare?, sfido chiunque che intervenga.
Un architetto incaz..to.

CHIUDIAMO GLI UFFICI DELLA SOPRINTENDENZA

...SOGNO... "DOMANI MATTINA L'ESERCITO ITALIANO ENTRERA' NEL COVO DELLA SEDE DELLA SOPRINTENDENZA E CARICATI GLI INNOCENTI IRRESPONSABILI DELLA DEVASTAZIONE TERRITORIALE IN UN VAGONE MERCI, SARANNO SUCCESSIVAMENTE DIFFERENZIATI IN RIFIUTI RICLICALBILI E NON.
VERRANNO SMALTITI E TRASORMATI IN ENERGIA PULITA PER L'AMBIENTE IN TERMOVALORIZZATORI, AL FINE DI LIBERARE UNA GOSSA FETTA DI MARCIO DELLA SOCIETA' SICILIANA"....ZZ...ZZ...ZZZ......

Ti appoggio pienamente .Via

Ti appoggio pienamente .
Via i Fannulloni .

Il Vallone di S. OLiva ed edificabilità

Ho sempre saputo che nel vallone di S. Oliva non e' possibile fabbricare.
Vorrei sapere se il palazzo in costruzione e' conforme alle regole o non rispetta il vincolo idrogeologico.
Se dovesse piovere piu' del dovuto cosa succederebbe?, guardate quello che sta succedendo nel nord Italia, molte costruzioni sono costruite vicino al fiume e stanno evacuando le costruzioni.
Culotta

io dico una cosa sola: chi

io dico una cosa sola: chi ha giudizio lo......

Art. 21 comma I Costituzione
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione.
donlappanio.com donlappanio.com
tutti i diritti riservati